L’utilizzo delle detrazioni è particolarmente complesso ed in
continua evoluzione, in quanto richiede competenze specifiche
non solo tecniche, ma anche giuridiche, fiscali ed economiche e
per questo vi consigliamo di affidarvi a un tecnico professionista
competente. Inoltre, non esiste mai un’unica soluzione:
le possibilità di combinazione delle detrazioni all’interno
dello stesso intervento sono numerose.
MAPEI garantisce un supporto costante e completo
ai professionisti sulla scelta delle soluzioni tecniche più idonee.
SOGGETTI INTERESSATI | ANNI DI FRUIZIONE | SPESA MASSIMA AGEVOLABILE PER U.I. | DETRAZIONE | DETRAZIONE LIMITE PER U.I. | TIPOLOGIA DI IMMOBILE | DETRAZIONE CEDIBILE | SCONTO IN FATTURA | INTERVENTI AGEVOLATI | |
ECOBONUS - Scade il 31/12/2021 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 92.307,7 € | 65% | 60.000 € | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Interventi di coibentazione sulle superfici disperdenti degli edifici |
SUPER ECOBONUS** - Scade il 30/06/2022 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 50.000 € | 110% | 55.000 € | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Interventi di coibentazione sulle
superfici disperdenti verticali, orizzontali e inclinate degli edifici |
BONUS
RISTRUTTURAZIONE* - Scade il 31/12/2021 (salvo proroghe) | ![]() | 10 | 96.000 € | 50% | 48.000 € | ![]() | ![]() | ![]() | Manutenzione ordinaria (solo su parti comuni di edifici condominiali) Manutenzione straordinaria Restauro e risanamento conservativo Ristrutturazione edilizia |
SISMABONUS* - Scade il 31/12/2021 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 96.000 € | 70-80% | 50%67.200 € 76.800 € | 48.000
€![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dall’1/1/2017 |
SUPER SISMABONUS* ** - Scade il 30/06/2022 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 96.000 € | 110% | 105.600 € | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 |
BONUS FACCIATE - Scade il 31/12/2021 | ![]() ![]() ![]() | 10 | nessun limite | 90% | nessun limite | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti in zona A e B (balconi, fregi e ornamenti compresi) |
BONUS VERDE - Scade il 31/12/2021 | ![]() | 10 | 5.000 € | 36% | 1.800 € | ![]() | ![]() | ![]() | Interventi per: - sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi - realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili |
SOGGETTI INTERESSATI | ANNI DI FRUIZIONE | SPESA MASSIMA AGEVOLABILE PER U.I. | DETRAZIONE | DETRAZIONE LIMITE PER U.I. | TIPOLOGIA DI IMMOBILE | DETRAZIONE CEDIBILE | SCONTO IN FATTURA | INTERVENTI AGEVOLATI | |
ECOBONUS - Scade il 31/12/2021 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 40.000 € 40.000 € | 92.307,7
€70% 75% | 65%28.000 € 30.000 € | 60.000
€![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Interventi di coibentazione sulle superfici disperdenti degli edifici |
SUPER ECOBONUS** - Scade il 31/12/2022*** | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 30.000 € | 40.000 €110% | 33.000 € | 44.000
€![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Interventi di coibentazione sulle
superfici disperdenti verticali, orizzontali e inclinate degli edifici |
BONUS
RISTRUTTURAZIONE* - Scade il 31/12/2021 (salvo proroghe) | ![]() | 10 | 96.000 € | 50% | 48.000 € | ![]() | ![]() | ![]() | Manutenzione ordinaria (solo su parti comuni di edifici
condominiali) Manutenzione straordinaria Restauro e risanamento conservativo Ristrutturazione edilizia |
SISMABONUS* - Scade il 31/12/2021 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 96.000 € | 75-85% | 50%72.000 - 81.600 € | 48.000
€![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dall’1/1/2017 |
SUPER SISMABONUS* ** - Scade il 31/12/2022*** | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 96.000 € | 110% | 105.600 € | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 |
ECO + SISMABONUS - Scade il 31/12/2021 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 136.000 € | 80% 85% | 115.600 € | 108.800
€![]() ![]() | ![]() | ![]() | Interventi antisismici su edifici in zone sismiche 1, 2 e 3, volti anche alla riqualificazione energetica dell’involucro dell’edificio |
BONUS FACCIATE - Scade il 31/12/2021 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | nessun limite | 90% | nessun limite | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti in zona A e B (balconi, fregi e ornamenti compresi) |
BONUS VERDE - Scade il 31/12/2020 | ![]() ![]() | 10 | 5.000 € | 36% | 1.800 € | ![]() | ![]() | ![]() | Interventi per: - sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi - realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili |
* spesa massima in comune con bonus ristrutturazione ma solo se eseguiti contestualmente
** in funzione della destinazione d’uso: prevalentemente residenziale per i seguenti soggetti: persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni; cooperative di abitazione a proprietà indivisa; associazioni e società sportive dilettantistiche, onlus
*** 30/06/2023 per IACP - 31/12/2023 per IACP con SAL al 60% al 30/06/2023
Il testo definitivo della legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30/12/2020 pubblicata in GU n. 322 del 30/12/2020) è entrato ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2021 e ha stabilito la proroga di molte delle detrazioni fiscali che riguardano i cosiddetti “bonus casa” anche per il 2021. Sarà possibile continuare ad accedere agli incentivi per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la riqualificazione energetica e alle detrazioni per gli interventi su terrazze e giardini. Il decreto legge 34/2020, noto come DL Rilancio, ha poi ulteriormente aumentato le possibilità di intervenire sul patrimonio immobiliare esistente, introducendo i "Superbonus", ovvero detrazioni pari sino al 110% della spesa sostenuta per determinati interventi. Inoltre, ha esteso a tutte le detrazioni la possibilità di godere dello sconto in fattura o di cedere il credito di imposta derivato. E, altra grande novità, ha dato anche alle banche la facoltà di acquistare il credito derivato dalle detrazioni. Il Bonus facciate, introdotto con l'art. 1 comma 219 della Manovra, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021.
Con il D.L. Rilancio, tutte le detrazioni per la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente (a eccezione di Bonus Verde e Bonus Mobili) sono cedibili ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. In particolare, è possibile cedere la totalità del credito (o anche solo la parte di esso di cui non si usufruisce) corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e per quelli relativi alle parti comuni di edifici condominiali. È possibile cedere anche il credito corrispondente alla detrazione per gli interventi di miglioramento sismico effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, quello derivato dal recupero o restauro delle facciate e quello derivato dall’installazione di impianti fotovoltaici o colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Il credito può essere ceduto ai fornitori e ad altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) e con il D.L. Rilancio anche alle banche o agli intermediari finanziari. Diversamente dalla cessione del credito, lo sconto in fattura è un altro strumento messo a disposizione sempre dal D.L. Rilancio in alternativa alla detrazione diretta e alla cessione che consiste in un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta in quote annuali di pari importo. Il fornitore può anche lui a sua volta scegliere di non usufruire direttamente della detrazione così acquisita e può cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. In caso di generazione di credito di imposta derivato dallo sconto in fattura o rimasto a disposizione del committente, per il Superbonus deve essere ottenuto apposito visto di conformità di un commercialista, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. 2 5 L’opzione sconto in fattura/cessione del credito può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, devono essere tre in totale corrispondenti al 30%-30%-40% del suddetto stato di avanzamento lavori.
Il D.L. 157/2021, entrato in vigore il 12 novembre 2021, in ottica di contrasto alle frodi relative alle detrazioni e alle cessioni di crediti per lavori edilizi, ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il credito derivato da lavori rientranti nel Superbonus 110% venga utilizzato direttamente dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi (ad eccezione del caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente tramite modulo precompilato dell’Agenzia delle Entrate o tramite il sostituto d’imposta). L’obbligo del visto è inoltre ora esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura per tutti i lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto a bonus diversi dal Superbonus 110%. Viene esteso a tutti i bonus edilizi anche l’obbligo di asseverazione tecnica della congruità delle spese. L’Agenzia delle Entrate può sospendere entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, fino a 30 giorni successivi, l’efficacia delle comunicazioni su tali cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini di un relativo controllo preventivo. Questo decreto legge 157/2021 è stato emanato il 10 novembre 2021 dal CdM ed è entrato in vigore il 12 novembre 2021. Si applica a tutte le cessioni del credito e a tutti gli sconti in fattura che devono ancora avvenire a quella data. Dovrà essere convertito in legge ordinaria dal Parlamento, pena la sua decadenza, entro i 60 giorni successivi dalla sua emanazione.
Per qualsiasi informazione relativa alla scelta delle migliori soluzioni, i tecnici Mapei sono a vostra
disposizione