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Mapetherm: il cappotto termico di MAPEI

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L’utilizzo delle detrazioni è particolarmente complesso ed in continua evoluzione, in quanto richiede competenze specifiche non solo tecniche, ma anche giuridiche, fiscali ed economiche e per questo vi consigliamo di affidarvi a un tecnico professionista competente. Inoltre, non esiste mai un’unica soluzione: le possibilità di combinazione delle detrazioni all’interno dello stesso intervento sono numerose. MAPEI garantisce un supporto costante e completo ai professionisti sulla scelta delle soluzioni tecniche più idonee.

GUIDA ai “BONUS CASA” UNIFAMILIARE

 SOGGETTI INTERESSATIANNI DI FRUIZIONESPESA MASSIMA AGEVOLABILE PER U.I.DETRAZIONEDETRAZIONE LIMITE PER U.I.TIPOLOGIA DI IMMOBILEDETRAZIONE CEDIBILESCONTO IN FATTURAINTERVENTI AGEVOLATI
ECOBONUS
Scade il 31/12/2024
soggetti IRES Soggetti IRPEF 1092.307,7 €65%60.000 €Unità abitative Unità immobiliari ad uso produttivo no-on no-on Interventi di coibentazione sulle superfici disperdenti degli edifici
BONUS RISTRUTTURAZIONE* - Scade il 31/12/2024 Soggetti IRPEF 1096.000 €50%48.000 € Unità abitative no-on no-on Manutenzione ordinaria (solo su parti comuni di edifici condominiali) Manutenzione straordinaria Restauro e risanamento conservativo Ristrutturazione edilizia
SISMABONUS* - Scade il 31/12/2024soggetti IRES Soggetti IRPEF 10 per le spese sostenute a partire dall'anno 2024
5 per le spese di anni precedenti
96.000 €50%
70-80%
48.000 €
67.200 €
76.800 €
Unità abitative Unità immobiliari ad uso produttivo no-on no-on Interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dall’1/1/2017
BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE - Scade il 31/12/2025soggetti IRES Soggetti IRPEF 10 per le spese sostenute a partire dall'anno 2024
5 per le spese di anni precedenti
50.000 €75%37.500 € Unità abitative no-on no-on Interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti, anche nel caso di installazione di sistemi automatizzati atti ad assolvere tale scopo
BONUS VERDE - Scade il 31/12/2024Soggetti IRPEF 105.000 €36%1.800 € Unità abitative no-on no-on Interventi per:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili
Legenda
soggetti IRES Soggetti IRES
Soggetti IRPEF Soggetti IRPEF
Unità abitative Unità abitativa singola
Unità immobiliari ad uso produttivo Unità immobiliari a uso produttivo
* spesa massima in comune con bonus ristrutturazione ma solo se eseguiti contestualmente

GUIDA ai “BONUS CASA” CONDOMINI

 SOGGETTI INTERESSATIANNI DI FRUIZIONESPESA MASSIMA AGEVOLABILE PER U.I.DETRAZIONEDETRAZIONE LIMITE PER U.I.TIPOLOGIA DI IMMOBILEDETRAZIONE CEDIBILESCONTO IN FATTURAINTERVENTI AGEVOLATI
ECOBONUS - Scade il 31/12/2024soggetti IRES Soggetti IRPEF Condomini soggetti IACP 1092.307,7 €
40.000 €
40.000 €
65%
70%
75%
60.000 €
28.000 €
30.000 €
 Edifici di proprieta degli Istituti autonomi per le case popolari Unità immobiliari ad uso produttivo yes-on no-on no-on Interventi di coibentazione sulle superfici disperdenti degli edifici
SUPER ECOBONUS - Scade il 31/12/2025 con progressiva riduzione di aliquota (si veda tabella riassuntiva delle proroghe per le casistiche)**soggetti IRES Soggetti IRPEF Condomini soggetti IACP 10 per le spese sostenute a partire dall'anno 2024
4 per le spese del 2022 e del 2023
40.000 €
30.000 €
70% per il 2024
65% per il 2025
(Si veda tabella riassuntiva delle proroghe per le casistiche)
44.000 €
33.000 €
 Edifici di proprieta degli Istituti autonomi per le case popolari Unità abitative yes-on no-on no-on Interventi di coibentazione sulle superfici disperdenti verticali, orizzontali e inclinate degli edifici
Interventi di sostituzione del generatore centrale di calore
BONUS RISTRUTTURAZIONE* - Scade il 31/12/2024 Soggetti IRPEF 1096.000 €50%48.000 €yes-on no-on no-on Manutenzione ordinaria (solo su parti comuni di edifici condominiali)
Manutenzione straordinaria
Restauro e risanamento conservativo Ristrutturazione edilizia
SISMABONUS* - Scade il 31/12/2024soggetti IRES Soggetti IRPEF Condomini soggetti IACP10 per le spese sostenute a partire dall'anno 2024
5 per le spese di anni precedenti
96.000 €50%
75-85%
48.000 €
72.000 - 81.600 €
 Edifici di proprieta degli Istituti autonomi per le case popolari Unità immobiliari ad uso produttivo yes-on no-on no-on Interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dall’1/1/2017
SUPER SISMABONUS*  - Scade il 31/12/2025 con progressiva riduzione di aliquota (si veda tabella riassuntiva delle proroghe per le casistiche)** soggetti IRES Soggetti IRPEF Condomini soggetti IACP 10 per le spese sostenute a partire dall'anno 2024
4 per le spese del 2022 e del 2023
96.000 €70% per il 2024
65% per il 2025
(Si veda tabella riassuntiva delle proroghe per le casistiche)
105.600 €  Edifici di proprieta degli Istituti autonomi per le case popolari Unità abitative yes-on no-on no-on Interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3
ECO + SISMABONUS - Scade il 31/12/2024 soggetti IRES Soggetti IRPEF Condomini soggetti IACP 10136.000 €80%
85%
108.800 €
115.600 €
 Edifici di proprieta degli Istituti autonomi per le case popolari yes-on no-on no-on Interventi antisismici su edifici in zone sismiche 1, 2 e 3, volti anche alla riqualificazione energetica dell’involucro dell’edificio
BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE - Scade il 31/12/2025 soggetti IRES Soggetti IRPEF Condomini soggetti IACP 10 per le spese sostenute a partire dall'anno 2024
5 per le spese di anni precedenti
40.000 €
30.000 €
75%30.000 €
22.500 €
 Edifici di proprieta degli Istituti autonomi per le case popolari Unità immobiliari ad uso produttivo yes-on no-on no-on Interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti, anche nel caso di installazione di sistemi automatizzati atti ad assolvere tale scopo
BONUS VERDE - Scade il 31/12/2024 Soggetti IRPEF Condomini 105.000 €36%1.800 €yes-on no-on no-on Interventi per:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili
Legenda
soggetti IRES Soggetti IRES
Soggetti IRPEF Soggetti IRPEF
Condomini Condomini
Soggetti IACP (comunque denominati) Soggetti IACP (comunque denominati)
Unità abitative Fabbricato unico proprietario fino a 4 u.i.
Fabbricati con più unità immobiliari Fabbricati con più unità immobiliari
Unità immobiliari ad uso produttivo Unità immobiliari a uso produttivo
 Edifici di proprieta degli Istituti autonomi per le case popolari Edifici di proprietà degli Istituti autonomi
per le case popolari (comunque denominati)

* spesa massima in comune con bonus ristrutturazione ma solo se eseguiti contestualmente
** solo se l’edificio ha prevalenza residenziale in termini di superficie complessiva delle unità immobiliari che compongono l'edificio (al netto delle pertinenze)

GUIDA al “SUPERBONUS” PER ONLUS


(Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale), OdV (Organizzazioni di Volontariato) e APS (Associazioni di Promozione Sociale)

 SOGGETTI INTERESSATIANNI DI FRUIZIONESPESA MASSIMA AGEVOLABILE PER U.I.DETRAZIONEDETRAZIONE LIMITE PER U.I.TIPOLOGIA DI IMMOBILEDETRAZIONE CEDIBILESCONTO IN FATTURAINTERVENTI AGEVOLATI
SUPER ECOBONUSsoggetti IACP 10 per le spese sostenute a partire dall'anno 2024
4 per le spese del 2022 e del 2023
40.000 €
30.000 €
110% fino al 31/12/2025 44.000 €
33.000 €
Unità abitative yes-on no-on no-on Interventi di coibentazione sulle superfici disperdenti verticali, orizzontali e inclinate degli edifici Interventi di sostituzione del generatore centrale di calore
SUPER SISMABONUS soggetti IACP 10 per le spese sostenute a partire dall'anno 2024
4 per le spese del 2022 e del 2023
96.000 €110% fino al 31/12/2025 105.600 €  Edifici di proprieta degli Istituti autonomi per le case popolari Unità abitative yes-on no-on no-on Interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3
Legenda
soggetti ONLUS ONLUS
Unità abitative Fabbricato unico proprietario fino a 4 u.i.
Fabbricati con più unità immobiliari Fabbricati con più unità immobiliari
 Edifici di proprieta degli Istituti autonomi per le case popolari Edifici di proprietà degli Istituti autonomi
per le case popolari (comunque denominati)

Fino al 31/12/2025 l’aliquota di detrazione del 110% sulle spese sostenute permane solo per ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), OdV (Organizzazioni di Volontariato) e APS (Associazioni di Promozione Sociale) iscritti nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del C.d.A. non percepiscono compenso o indennità di carica e che posseggono immobili in categoria B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito registrato prima del 01/06/2021, sui quali intendono effettuare gli interventi di riqualificazione energetica e/o strutturale. I requisiti sopra elencati devono sussistere sin dalla data di avvio dei lavori, o, se precedente, di sostenimento delle spese, ad eccezione del vincolo temporale relativo al titolo di possesso del comodato d’uso gratuito che è una data perentoria, e devono persistere sino alla fine dell’ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, ovvero per i 4 o 10 anni successivi a quello di sostenimento delle spese a seconda che le spese siano state sostenute nel 2023 o nel 2024. Per i soggetti in possesso di tutti i requisiti elencati poc’anzi, il limite di spesa previsto per ogni singolo intervento ammesso alla detrazione per le singole unità immobiliari è moltiplicato per un coefficiente “figurativo” dato dal rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate (valore 2023: 106,8 mq). Per esempio, un immobile di 3.000 mq restituisce un coefficiente pari a 3.000 mq / 106,8 mq = 28. Ogni massimale di spesa per singolo intervento è moltiplicato di un fattore 28.

Tutti i “BONUS CASA” e le soluzioni Mapei


consente la detrazione (fruibile dai soli soggetti IRPEF) pari al 50% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, sino a un massimo di spesa di 96.000 euro a unità immobiliare. La detrazione viene fruita per 10 anni a partire dall’anno di sostenimento delle spese e spetta ai contribuenti che effettuano lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
BALCONI, TERRAZZE E COPERTURE


prevede una detrazione del 65% sulle spese sostenute da coloro che effettuano interventi di coibentazione dell’involucro edilizio (pareti, pavimenti, coperture), per un massimo di spesa pari a 92.307 euro a unità immobiliare (IVA inclusa, se si è soggetti passivi IVA). La detrazione viene recuperata in 10 quote annuali di pari importo. L’agevolazione è prevista sino al 2024 per quegli interventi di riqualificazione energetica che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali e per le singole unità abitative (salvo proroghe). In particolare, se la detrazione interessa più del 25% della superficie disperdente dell’edificio e riguarda gli interventi sulle parti condominiali, l’aliquota di detrazione viene elevata al 70-75% con una spesa massima agevolabile di 40.000 euro per singola unità immobiliare.


già presente fino al 2024 (Sismabonus ordinario 50-85%), la detrazione incentiva i lavori di messa in sicurezza e di consolidamento strutturale degli edifici esistenti, purché situati in zona sismica 1, 2 o 3. La spesa massima agevolabile è di 96.000 euro a unità immobiliare. Per le spese sostenute a partire dal 2024, la detrazione spettante deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Sono agevolati gli interventi su unità immobiliari abitative o a destinazione produttiva, dove per costruzioni adibite ad attività produttive si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali. Da notare che gli interventi su edifici integralmente produttivi fruiscono solo del Sismabonus ordinario e non del Super Sismabonus
PARETI INTERNE, TRAVI E PILASTRI
PAVIMENTI E SOLAI INTERNI


per interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è possibile fruire di una detrazione pari all’80-85% delle spese sostenute, a seconda del conseguimento di un salto di una o due classi di migliore rischio sismico, fino ad un massimo di 136.000 euro per unità immobiliare interessata. La detrazione viene ripartita in 10 rate annue di pari importo. La detrazione può godere dell'aliquota 110% qualora i lavori siano fatti congiuntamente a uno degli interventi trainanti di riqualificazione energetica.
PARETI INTERNE


Il Decreto Legge 34/2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 128 del 19 maggio 2020), convertito in legge ordinaria con la Legge 77 del 17 luglio 2020 e unitamente a tutte le ulteriori modifiche e integrazioni intervenute nel corso del tempo, ha introdotto nuovi incentivi volti alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, con un incremento dell'aliquota di detrazione sino al 70% delle spese sostenute nell'anno 2024, per poi scendere al 65% nell'anno 2025. Il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su edifici in contesto condominiale sulle parti comuni e per gli interventi strutturali rientranti Super Sismabonus. Il “Super Ecobonus” è garantito per 3 precise tipologie di interventi definiti “trainanti”, in quanto in grado di estendere l’aliquota del 70% anche alle detrazioni previste dall’art. 14 del D.L. 63/2013, che già godevano della detrazione del 50%-65%-70%-75%. Tre sono le tipologie di interventi trainanti: due sono relativi al sistema impiantistico mentre uno è relativo all’involucro. Si tratta in quest’ultimo caso della coibentazione delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese variabile in funzione del numero di unità immobiliari (50.000 € per edifici unifamiliari o per unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all'interno di edifici plurifamiliari, 40.000 € per condomini da 2 a 8 unità immobiliari, 30.000 € per condomini oltre le 8 unità immobiliari) moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti impiegati devono essere conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale sui Criteri Ambientali Minimi in edilizia.
Tra gli interventi che possono usufruire del "Super Sismabonus", invece, rientrano, tra gli altri, quelli di ripristino o rinforzo dei collegamenti, l'introduzione di catene/tiranti, chiodature di elementi prefabbricati a elementi preesistenti, interventi sulle coperture e sugli orizzontamenti finalizzati ad aumentare la capacità portante, cerchiatura di travi e colonne, consolidamenti murari.
A differenza del Sismabonus ad aliquote ordinarie (70-85%), il Super Sismabonus non necessita dell'asseverazione da parte di un tecnico abilitato della riduzione di classe di rischio sismico. Tuttavia, dovrà essere verificata e asseverata la congruità delle spese da parte di uno dei tecnici coinvolti nel processo di riqualificazione e la spesa massima agevolabile è di 96.000 euro a unità immobiliare. Diversamente rispetto al Super Ecobonus, non c'è una limitazione sul numero di unità immobiliari cui può applicarsi. Con l'introduzione del D.L. 39/2024, convertito con la Legge 67 del 23/05/2024 e in definitivo vigore a partire dal 29 maggio 2024, la detrazione spettante per gli interventi di Superbonus sulle spese sostenute a partire dal 2024, deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.


Il Decreto Legge 34/2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 128 del 19 maggio 2020), convertito in legge ordinaria con la Legge 77 del 17 luglio 2020 e unitamente a tutte le ulteriori modifiche e integrazioni intervenute nel corso del tempo, ha introdotto nuovi incentivi volti alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, con un incremento dell'aliquota di detrazione sino al 70% delle spese sostenute nell'anno 2024, per poi scendere al 65% nell'anno 2025. Il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su edifici in contesto condominiale sulle parti comuni e per gli interventi strutturali rientranti Super Sismabonus. Il “Super Ecobonus” è garantito per 3 precise tipologie di interventi definiti “trainanti”, in quanto in grado di estendere l’aliquota del 70% anche alle detrazioni previste dall’art. 14 del D.L. 63/2013, che già godevano della detrazione del 50%-65%-70%-75%. Tre sono le tipologie di interventi trainanti: due sono relativi al sistema impiantistico mentre uno è relativo all’involucro. Si tratta in quest’ultimo caso della coibentazione delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese variabile in funzione del numero di unità immobiliari (50.000 € per edifici unifamiliari o per unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all'interno di edifici plurifamiliari, 40.000 € per condomini da 2 a 8 unità immobiliari, 30.000 € per condomini oltre le 8 unità immobiliari) moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti impiegati devono essere conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale sui Criteri Ambientali Minimi in edilizia.
Tra gli interventi che possono usufruire del "Super Sismabonus", invece, rientrano, tra gli altri, quelli di ripristino o rinforzo dei collegamenti, l'introduzione di catene/tiranti, chiodature di elementi prefabbricati a elementi preesistenti, interventi sulle coperture e sugli orizzontamenti finalizzati ad aumentare la capacità portante, cerchiatura di travi e colonne, consolidamenti murari.
A differenza del Sismabonus ad aliquote ordinarie (70-85%), il Super Sismabonus non necessita dell'asseverazione da parte di un tecnico abilitato della riduzione di classe di rischio sismico. Tuttavia, dovrà essere verificata e asseverata la congruità delle spese da parte di uno dei tecnici coinvolti nel processo di riqualificazione e la spesa massima agevolabile è di 96.000 euro a unità immobiliare. Diversamente rispetto al Super Ecobonus, non c'è una limitazione sul numero di unità immobiliari cui può applicarsi. Con l'introduzione del D.L. 39/2024, convertito con la Legge 67 del 23/05/2024 e in definitivo vigore a partire dal 29 maggio 2024, la detrazione spettante per gli interventi di Superbonus sulle spese sostenute a partire dal 2024, deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

PARETI INTERNE, TRAVI E PILASTRI
PAVIMENTI E SOLAI INTERNI


La Legge di Bilancio 2023 ha esteso fino al 31 dicembre 2025 la possibilità di fruire del Bonus Barriere Architettoniche 75%, inizialmente introdotto con la Legge di Bilancio 2022 con scadenza prevista alla fine dell'anno passato. Il Bonus Barriere Architettoniche riconosce una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute entro il 31/12/2024 per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti.
L'aliquota di detrazione è pari al 75% delle spese sostenute su un massimale di spesa pari a:
  • 50.000 €, per edifici unifamiliari o unità funzionalmente indipendenti
  • 40.000 € a unità immobiliare, per edifici composti da 2 a 8 unità
  • 30.000 € a unità immobiliare, per edifici composti da più di 8 unità.
La detrazione generata dall'intervento deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo a partire dalla detrazione spettante sulle spese sostenute nel 2024, per effetto del D.L. 39/ 2024, convertito con la Legge 67 del 23/05/2024 e in definitivo vigore a partire dal 29 maggio 2024. Ai fini dell'accesso alla detrazione è indispensabile che vengano rispettati i requisiti previsti dal D.M. n. 236 del 14/06/1989.


L’agevolazione prevede la detrazione pari al 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e la realizzazione di pozzi, di coperture a verde e di giardini pensili. La spesa agevolata è sino a 5.000 euro a unità immobiliare a uso abitativo ed è recuperata con una detrazione equiripartita su 10 anni. Per questa tipologia di bonus non è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

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Le detrazioni per la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente

Il testo definitivo della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30/12/2023 pubblicata in GU n. 303 del 30/12/2023) è entrato ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2024 e ha introdotto importanti novità nell'ambito dei cosiddetti "bonus casa". Dunque, seppur con maggiori restrizioni, anche nel 2024 sarà possibile continuare ad accedere agli incentivi per la riqualificazione del patrimonio esistente e per la riqualificazione energetica e alle detrazioni per gli interventi su terrazze e giardini, introdotti dapprima con il D.L. 63/2013 (bonus ad aliquote ordinarie) e successivamente modificati dal D.L. 34/2020, che ha introdotto un'aliquota di detrazione pari al 110% della spesa sostenuta per determinati interventi. Il cosiddetto Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha inoltre esteso a tutte le detrazioni la possibilità di godere dello sconto in fattura o di cedere il credito di imposta derivato (disposizione recentemente modificata dal D.L. 11/2023). Lo stesso decreto ha inoltre dato alle banche la facoltà di acquistare il credito derivato dalle detrazioni. Tuttavia il D.L. 39/2024, convertito con la Legge 67 del 23/05/2024 e in definitivo vigore a partire dal 29 maggio 2024, elimina la possibilità di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, nei casi in cui era ancora consentita in base a quanto previsto dall’art.2 del DL 11/2023, convertito in legge 38/2023. Le uniche eccezioni riguardano le “zone terremotate” (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) per le quali sono mantenute nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 (gli altri 330 per il terremoto 2016). La cessione e sconto in fattura non saranno più ammessi una volta superato tale importo. Non vi sono tuttavia effetti retroattivi, sono infatti salvaguardati gli interventi già autorizzati alla data di entrata in vigore delle nuove norme. Per i casi che potrebbero rientrare nelle deroghe previste, la possibilità di continuare a esercitare tali opzioni viene subordinata all’ulteriore condizione che al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto legge), siano state sostenute delle spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati.

2

La cessione del credito e lo sconto in fattura

DISPOSIZIONI VIGENTI FINO 16 FEBBRAIO 2023:
Con il D.L. Rilancio, tutte le detrazioni per la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente (a eccezione di Bonus Verde e Bonus Mobili) sono cedibili ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. In particolare, è possibile cedere la totalità del credito (o anche solo le quote annuali di esso di cui non si usufruisce) corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e per quelli relativi alle parti comuni di edifici condominiali. È possibile cedere anche il credito corrispondente alla detrazione per gli interventi di miglioramento sismico effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, quello derivato dal recupero o restauro delle facciate e quello derivato dall’installazione di impianti fotovoltaici o colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Il credito può essere ceduto ai fornitori e ad altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione. Per le comunicazioni di prima cessione del credito inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, le banche, ovvero le società appartenenti a un gruppo bancario, possono sempre effettuare la cessione a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Solo i crediti che entro la data del 16 febbraio 2022 sono stati oggetto di cessione o sconto possono essere ceduti ancora una volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cosiddetta cessione jolly). Diversamente dalla cessione del credito, lo sconto in fattura è un altro strumento messo a disposizione sempre dal D.L. Rilancio in alternativa alla detrazione diretta e alla cessione che consiste in un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta in quote annuali di pari importo. Il fornitore può anche lui a sua volta scegliere di non usufruire direttamente della detrazione così acquisita e può cedere il credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione. Per le comunicazioni di prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, le banche, ovvero le società appartenenti a un gruppo bancario, possono sempre effettuare la cessione a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. In caso di generazione di credito di imposta derivato da Superbonus tramite sconto in fattura o rimasto a disposizione del committente per una successiva cessione in autonomia, deve essere richiesto dal committente apposito visto di conformità di un commercialista, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. L’opzione sconto in fattura/cessione del credito può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, possono essere massimo tre in totale corrispondenti, ad almeno il 30%-30%-40% del suddetto stato di avanzamento lavori.
Con riferimento alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, i crediti non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all’Agenzia delle Entrate. Inoltre, al credito viene attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
Ne deriva che:

  • in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per la cessione, il credito può essere ceduto parzialmente solo in tale sede, mentre non può essere ulteriormente frazionato nelle successive cessioni;
  • in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, il credito non può essere successivamente ceduto parzialmente.

Il divieto di cessione parziale non impedisce, dopo la prima comunicazione di esercizio dell’opzione, di cedere le singole rate annuali di cui il credito si compone, ma solo di effettuare cessioni parziali dell’ammontare delle rate stesse, inibendone quindi un loro frazionamento.
In altre parole, il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione. Pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito. Le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Le singole rate, invece, non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni. Nei casi di opzione dello sconto in fattura o cessione del credito esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL), il credito d’imposta che scaturisce dai singoli SAL e dal saldo ha vita autonoma ed è cedibile separatamente, anche a soggetti diversi, senza configurare una cessione parziale del credito rispetto alla totalità dei lavori eseguiti, fermo restando quanto affermato in merito al divieto di frazionamento delle successive cessioni delle singole rate annuali. Resta ferma la possibilità di cedere tutte le rate residue di detrazione non ancora utilizzate. Il D.L. 157/2021, entrato in vigore il 12 novembre 2021, in ottica di contrasto alle frodi relative alle detrazioni e alle cessioni di crediti per lavori edilizi, ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il credito derivato da lavori rientranti nel Superbonus 110% venga utilizzato direttamente dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi (ad eccezione del caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente tramite modulo 2 5 precompilato dell’Agenzia delle Entrate o tramite il sostituto d’imposta). L’obbligo del visto è inoltre ora esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura per tutti i lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto a bonus diversi dal Superbonus 110%. Viene esteso a tutti i bonus edilizi anche l’obbligo di asseverazione tecnica della congruità delle spese. L’obbligo di richiedere visto di conformità e attestazione della congruità delle spese non sussiste per questi unici due casi particolari:
1) per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio;
2) per le opere classificate come “attività di edilizia libera”, ai sensi dell’articolo 6 del Dpr n. 380/2001, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018, della normativa regionale. L’Agenzia delle Entrate può sospendere entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, fino a 30 giorni successivi, l’efficacia delle comunicazioni su tali cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini di un relativo controllo preventivo. Questo decreto legge 157/2021 è stato emanato il 10 novembre 2021 dal CdM ed è entrato in vigore il 12 novembre 2021. Si applica a tutte le cessioni del credito e a tutti gli sconti in fattura che devono ancora avvenire a quella data. Le norme introdotte da questo decreto legge sono state poi inglobate e rese legge ordinaria inserendole dapprima nella legge di bilancio 2022 (L. n. 234 del 30/12/2021) e successivamente nella legge di bilancio 2023 (L. n. 197 del 29/12/2022)

DISPOSIZIONI IN VIGORE A PARTIRE DAL 17 FEBBRAIO 2023:
Il Decreto Legge n. 11 del 16/02/2023 ha escluso la possibilità di esercitare l'opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito al fine di godere del credito fiscale maturato a seguito di interventi relativi ai bonus edilizi. Come anticipato con l’entrata in vigore del D.L. 39/2024 convertito con la Legge 67 del 23/05/2024 e in definitivo vigore a partire dal 29 maggio 2024 viene eliminata la possibilità di aderire alla cessione del credito e lo sconto in fattura nei casi in cui era ancora consentito. Per i casi rientranti nelle deroghe già previste dal D.L. 11/2023, di seguito elencati, viene subordinata all’ulteriore condizione che al 30/03/2024 siano state sostenute delle spese, attestate da fatture, per lavori già effettuati:

  • per interventi soggetti al rilascio di specifico titolo edilizio, che la richiesta di titolo sia stata presentata prima dell'entrata in vigore del D.L., ovvero prima del 17/02/2023;
  • nel caso di interventi ricadenti in edilizia libera, per i quali dunque non risulta necessaria la presentazione di un titolo edilizio, farà fede la data di inizio lavori, che deve essere antecedente al 17/02/2023. Nel caso in cui i lavori non fossero ancora iniziati entro tale data, è richiesto che sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e servizi oggetto dei lavori, mediante la dimostrazione di versamenti di acconti o, in alternativa, sarà possibile presentare una dichiarazione di atto notorio;
  • per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter del D.L. 34/2020 e ss.mm.ii.;
  • per gli interventi agevolabili a Superbonus, eseguiti da IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dalle ONLUS, OdV e APS, che risultino già costituite al 17/02/2023;
  • per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 01/04/2009;
  • per gli interventi danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15/09/2022.

Le uniche eccezioni riguardano le “zone terremotate” (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) per le quali sono mantenute nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 (gli altri 330 per il terremoto 2016). La cessione e sconto in fattura non saranno più ammessi una volta superato tale importo. Non vi sono tuttavia effetti retroattivi, sono infatti salvaguardati gli interventi già autorizzati alla data di entrata in vigore delle nuove norme.

  • per interventi soggetti al rilascio di specifico titolo edilizio, che la richiesta di titolo sia stata presentata prima dell'entrata in vigore del D.L., ovvero prima del 17/02/2023. L’effettivo avvio dei lavori deve essere dimostrato con pagamento di spese, comprovate da fatture, entro il 30/03/2024;
  • nel caso di interventi ricadenti in edilizia libera, per i quali dunque non risulta necessaria la presentazione di un titolo edilizio, farà fede la data di inizio lavori, che deve essere antecedente al 17/02/2023. Nel caso in cui i lavori non fossero ancora iniziati entro tale data, è richiesto che sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e servizi oggetto dei lavori, mediante la dimostrazione di versamenti di acconti o, in alternativa, sarà possibile presentare una dichiarazione di atto notorio;
  • per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter del D.L. 34/2020 e ss.mm.ii. possono continuare a fruire della cessione alle seguenti condizioni: risulti presentato il titolo abilitativo, ove previsto, entro il 30/03/2024; se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (interventi di “edilizia libera”), siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo sostenute
  • per gli interventi agevolabili a Superbonus, eseguiti da IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dalle ONLUS, OdV e APS, che risultino già costituite al 17/02/2023;

possono continuare ad esercitare le opzioni relativamente al Superbonus se al 30 marzo 2024:

  • risulti presentata la CILAS;
  • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione;

Per gli altri bonus (Ecobonus e Sismabonus ordinari), i medesimi soggetti potranno continuare a fruire della cessione del credito e dello sconto in fattura sempre se al 30 marzo 2024:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (interventi di “edilizia libera”), siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo sostenute.
  • per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 01/04/2009, si potrà continuare ad usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura da Superbonus, in alternativa alla detrazione diretta in dichiarazione, entro determinati fondi appositamente stanziati, pari a 400 milioni di euro per l’anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009;
  • per gli interventi danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15/09/2022 possono continuare a fruire della cessione alle seguenti condizioni: risulti presentata la CILAS e, per i condomini, anche adottata la delibera di approvazione dei lavori; risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione.

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Soggetti fruitori della detrazione

Ogni agevolazione prevede dei potenziali beneficiari che, volendo generalizzare, possono essere così raggruppati:

  • soggetti IRPEF che sostengono le spese e che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento, per praticamente tutte le tipologie di bonus;
  • soggetti IRES che sostengono le spese e che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento, per i Bonus Sisma ed Eco, per le sole parti comuni dei condomini in caso di Superbonus;
  • istituti autonomi case popolari (IACP) o gli enti aventi le medesime finalità e le cooperative (immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica) per i lavori ammessi al Superbonus;
  • ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), OdV (Organizzazioni di volontariato) e APS (associazioni di promozione sociale ) iscritti nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) regolarmente iscritte nei rispettivi registri regionali o nazionali che siano in possesso dei seguenti requisiti: svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica (l’art. 2, comma 3-ter, D.L. 16/2/2023, n. 11 convertito con legge 11/04/2023, n. 38, stabilisce che la sussistenza di quest’ultimo requisito, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, può essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova oppure con dichiarazioni sostitutive di notorietà) siano in possesso di immobili rientranti nelle categoria catastali B/1, B/2 e D/4 (collegi, convitti, ospedali, case di cura, ecc. ecc.) a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito (se comodato risultante da contratto registrato prima del 1 giugno 2021).

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese (se antecedente l'avvio).

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Composizione delle detrazioni

All’interno dello stesso intervento, si possono utilizzare contemporaneamente differenti detrazioni, ma a ciascuna di esse devono essere riferite le corrispondenti voci di spesa relative alle rispettive lavorazioni. La complessità del sistema degli incentivi previsti per la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, e le possibili combinazioni che possono scaturire, richiedono una attenta pianificazione iniziale volta a individuare la soluzione ottimale.

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Bonus per gli anni 2024-2025: quali proroghe?

Il testo definitivo della legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022) - che ha parzialmente modificato le disposizioni introdotte con il Decreto Aiuti Quater (D.L. 176/2022) - ha introdotto importanti novità relativamente all'orizzonte temporale utile per godere del Super Ecobonus e del Super Sismabonus e le relative aliquote di detrazione applicate.
In merito ai Superbonus, le nuove scadenze sono state articolate in questo modo, a seconda della tipologia di beneficiario e di edificio di partenza:
1) per gli interventi effettuati dai condomini e dai proprietari unici di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, dalle Onlus, dalle Associazioni di promozione sociale e dalle Associazioni di Volontariato:

  • nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 solo per ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), OdV (Organizzazioni di volontariato) e APS (associazioni di promozione sociale ) iscritti nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
  • nella misura del 70% per le spese sostenute nell'anno 2024;
  • nella misura del 65% per le spese sostenute nell'anno 2025;

2) per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è prevista l'applicazione dell'aliquota di detrazione del 110% per le spese sostenute fino 31 dicembre 2025 riferibili ad interventi di cui al Superbonus.
In merito agli altri bonus edilizi, rimangono confermate le scadenze già note, ad eccezione della proroga del Bonus Barriere Architettoniche. In particolare:

  • per gli interventi di efficientamento energetico (Ecobonus 50-85%) effettuati su edifici esistenti è riconosciuta la maturazione di un credito di imposta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
  • per gli interventi di riduzione del rischio sismico (Sismabonus 50-85%) degli edifici previsto dai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, è riconosciuta la maturazione di un credito di imposta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
  • per gli interventi di ristrutturazione edilizia (Bonus Ristrutturazione 50%) di cui all’articolo 16-bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuta la maturazione di un credito di imposta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
  • per gli interventi finalizzati al superamento e all'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici già esistenti (di cui all'art. 119- ter del Decreto Rilancio e ss.mm.ii.) è applicabile l'aliquota di detrazione del 75% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 (tale scadenza è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2023);
  • per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (Bonus Verde), è riconosciuta la maturazione di un credito di imposta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Di seguito tabella riassuntiva delle proroghe:

BONUSALIQUOTA e PROROGA
SUPERECOBONUS 

superecobonus
super-sisma-bonus

Condomini, Unici Proprietari Edifici fino a 4 u.i., IACP, ONLUS, OdV e APS
110% Fino al 2025 aliquota del 110% solo per ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), OdV (Organizzazioni di volontariato) e APS (Associazioni di Promozione Sociale) iscritti nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del C.d.A. non percepiscono compenso o indennità di carica, posseggono immobili in categoria B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito registrato prima del 01/06/2021
70% Anno 2024
65% Anno 2025

ECOBONUS

ecobonus
50-80% fino al 31 dicembre 2025
SISMABONUS

sisma-bonus
50-85% fino al 31 dicembre 2024
BONUS RISTRUTTURAZIONE

bonus-ristrutturazione
50% fino al 31 dicembre 2024
BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

bonus-facciate-new
75% fino al 31 dicembre 2025
BONUS VERDE
Oggetto vettoriale avanzato
36% fino al 31 dicembre 2024

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