L’utilizzo delle detrazioni è particolarmente complesso ed in continua evoluzione, in quanto richiede competenze specifiche non solo tecniche, ma anche giuridiche, fiscali ed economiche e per questo vi consigliamo di affidarvi a un tecnico professionista competente. Inoltre, non esiste mai un’unica soluzione: le possibilità di combinazione delle detrazioni all’interno dello stesso intervento sono numerose. MAPEI garantisce un supporto costante e completo ai professionisti sulla scelta delle soluzioni tecniche più idonee.
SOGGETTI INTERESSATI | ANNI DI FRUIZIONE | SPESA MASSIMA AGEVOLABILE PER U.I. | DETRAZIONE | DETRAZIONE LIMITE PER U.I. | TIPOLOGIA DI IMMOBILE | DETRAZIONE CEDIBILE | SCONTO IN FATTURA | INTERVENTI AGEVOLATI | |
ECOBONUS Scade il 31/12/2024 | 10 | 92.307,7 € | 65% | 60.000 € | Interventi di coibentazione sulle superfici disperdenti degli edifici | ||||
BONUS RISTRUTTURAZIONE* - Scade il 31/12/2024 | 10 | 96.000 € | 50% | 48.000 € | Manutenzione ordinaria (solo su parti comuni di edifici condominiali) Manutenzione straordinaria Restauro e risanamento conservativo Ristrutturazione edilizia | ||||
SISMABONUS* - Scade il 31/12/2024 | 10 per le spese sostenute a partire dall'anno 2024 5 per le spese di anni precedenti | 96.000 € | 50% 70-80% | 48.000 € 67.200 € 76.800 € | Interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dall’1/1/2017 | ||||
BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE - Scade il 31/12/2025 | 10 per le spese sostenute a partire dall'anno 2024 5 per le spese di anni precedenti | 50.000 € | 75% | 37.500 € | Interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti, anche nel caso di installazione di sistemi automatizzati atti ad assolvere tale scopo | ||||
BONUS VERDE - Scade il 31/12/2024 | 10 | 5.000 € | 36% | 1.800 € | Interventi per: - sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi - realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili |
SOGGETTI INTERESSATI | ANNI DI FRUIZIONE | SPESA MASSIMA AGEVOLABILE PER U.I. | DETRAZIONE | DETRAZIONE LIMITE PER U.I. | TIPOLOGIA DI IMMOBILE | DETRAZIONE CEDIBILE | SCONTO IN FATTURA | INTERVENTI AGEVOLATI | |
ECOBONUS - Scade il 31/12/2024 | 10 | 40.000 € 40.000 € | 92.307,7 €65% 70% 75% | 28.000 € 30.000 € | 60.000 €Interventi di coibentazione sulle superfici disperdenti degli edifici | ||||
SUPER ECOBONUS - Scade il 31/12/2025 con progressiva riduzione di aliquota (si veda tabella riassuntiva delle proroghe per le casistiche) | ** | 10 per le spese sostenute a partire dall'anno 2024 4 per le spese del 2022 e del 2023 | 40.000 € 30.000 € | 70% per il 2024 65% per il 2025 (Si veda tabella riassuntiva delle proroghe per le casistiche) | 44.000 € 33.000 € | Interventi di coibentazione sulle superfici disperdenti verticali, orizzontali e inclinate degli edifici Interventi di sostituzione del generatore centrale di calore | |||
BONUS RISTRUTTURAZIONE* - Scade il 31/12/2024 | 10 | 96.000 € | 50% | 48.000 € | Manutenzione ordinaria (solo su parti comuni di edifici condominiali) Manutenzione straordinaria Restauro e risanamento conservativo Ristrutturazione edilizia | ||||
SISMABONUS* - Scade il 31/12/2024 | 10 per le spese sostenute a partire dall'anno 2024 5 per le spese di anni precedenti | 96.000 € | 50% 75-85% | 48.000 € 72.000 - 81.600 € | Interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dall’1/1/2017 | ||||
SUPER SISMABONUS* - Scade il 31/12/2025 con progressiva riduzione di aliquota (si veda tabella riassuntiva delle proroghe per le casistiche) | ** | 10 per le spese sostenute a partire dall'anno 2024 4 per le spese del 2022 e del 2023 | 96.000 € | 70% per il 2024 65% per il 2025 (Si veda tabella riassuntiva delle proroghe per le casistiche) | 105.600 € | Interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 | |||
ECO + SISMABONUS - Scade il 31/12/2024 | 10 | 136.000 € | 80% 85% | 115.600 € | 108.800 €Interventi antisismici su edifici in zone sismiche 1, 2 e 3, volti anche alla riqualificazione energetica dell’involucro dell’edificio | ||||
BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE - Scade il 31/12/2025 | 10 per le spese sostenute a partire dall'anno 2024 5 per le spese di anni precedenti | 40.000 € 30.000 € | 75% | 30.000 € 22.500 € | Interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti, anche nel caso di installazione di sistemi automatizzati atti ad assolvere tale scopo | ||||
BONUS VERDE - Scade il 31/12/2024 | 10 | 5.000 € | 36% | 1.800 € | Interventi per: - sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi - realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili |
* spesa massima in comune con bonus ristrutturazione ma solo se eseguiti contestualmente
** solo se l’edificio ha prevalenza residenziale in termini di superficie complessiva delle unità immobiliari che compongono l'edificio (al netto delle pertinenze)
SOGGETTI INTERESSATI | ANNI DI FRUIZIONE | SPESA MASSIMA AGEVOLABILE PER U.I. | DETRAZIONE | DETRAZIONE LIMITE PER U.I. | TIPOLOGIA DI IMMOBILE | DETRAZIONE CEDIBILE | SCONTO IN FATTURA | INTERVENTI AGEVOLATI | |
SUPER ECOBONUS | 10 per le spese sostenute a partire dall'anno 2024 4 per le spese del 2022 e del 2023 | 40.000 € 30.000 € | 110% fino al 31/12/2025 | 44.000 € 33.000 € | Interventi di coibentazione sulle superfici disperdenti verticali, orizzontali e inclinate degli edifici Interventi di sostituzione del generatore centrale di calore | ||||
SUPER SISMABONUS | 10 per le spese sostenute a partire dall'anno 2024 4 per le spese del 2022 e del 2023 | 96.000 € | 110% fino al 31/12/2025 | 105.600 € | Interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 |
DISPOSIZIONI VIGENTI FINO 16 FEBBRAIO 2023:
Con il D.L. Rilancio, tutte le detrazioni per la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente (a eccezione di Bonus Verde e Bonus Mobili) sono cedibili ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. In particolare, è possibile cedere la totalità del credito (o anche solo le quote annuali di esso di cui non si usufruisce) corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e per quelli relativi alle parti comuni di edifici condominiali. È possibile cedere anche il credito corrispondente alla detrazione per gli interventi di miglioramento sismico effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, quello derivato dal recupero o restauro delle facciate e quello derivato dall’installazione di impianti fotovoltaici o colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Il credito può essere ceduto ai fornitori e ad altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione. Per le comunicazioni di prima cessione del credito inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, le banche, ovvero le società appartenenti a un gruppo bancario, possono sempre effettuare la cessione a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Solo i crediti che entro la data del 16 febbraio 2022 sono stati oggetto di cessione o sconto possono essere ceduti ancora una volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cosiddetta cessione jolly). Diversamente dalla cessione del credito, lo sconto in fattura è un altro strumento messo a disposizione sempre dal D.L. Rilancio in alternativa alla detrazione diretta e alla cessione che consiste in un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta in quote annuali di pari importo. Il fornitore può anche lui a sua volta scegliere di non usufruire direttamente della detrazione così acquisita e può cedere il credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione. Per le comunicazioni di prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, le banche, ovvero le società appartenenti a un gruppo bancario, possono sempre effettuare la cessione a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. In caso di generazione di credito di imposta derivato da Superbonus tramite sconto in fattura o rimasto a disposizione del committente per una successiva cessione in autonomia, deve essere richiesto dal committente apposito visto di conformità di un commercialista, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. L’opzione sconto in fattura/cessione del credito può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, possono essere massimo tre in totale corrispondenti, ad almeno il 30%-30%-40% del suddetto stato di avanzamento lavori.
Con riferimento alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, i crediti non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all’Agenzia delle Entrate. Inoltre, al credito viene attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
Ne deriva che:
Il divieto di cessione parziale non impedisce, dopo la prima comunicazione di esercizio dell’opzione, di cedere le singole rate annuali di cui il credito si compone, ma solo di effettuare cessioni parziali dell’ammontare delle rate stesse, inibendone quindi un loro frazionamento.
In altre parole, il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione. Pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito. Le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Le singole rate, invece, non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni. Nei casi di opzione dello sconto in fattura o cessione del credito esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL), il credito d’imposta che scaturisce dai singoli SAL e dal saldo ha vita autonoma ed è cedibile separatamente, anche a soggetti diversi, senza configurare una cessione parziale del credito rispetto alla totalità dei lavori eseguiti, fermo restando quanto affermato in merito al divieto di frazionamento delle successive cessioni delle singole rate annuali. Resta ferma la possibilità di cedere tutte le rate residue di detrazione non ancora utilizzate. Il D.L. 157/2021, entrato in vigore il 12 novembre 2021, in ottica di contrasto alle frodi relative alle detrazioni e alle cessioni di crediti per lavori edilizi, ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il credito derivato da lavori rientranti nel Superbonus 110% venga utilizzato direttamente dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi (ad eccezione del caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente tramite modulo 2 5 precompilato dell’Agenzia delle Entrate o tramite il sostituto d’imposta). L’obbligo del visto è inoltre ora esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura per tutti i lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto a bonus diversi dal Superbonus 110%. Viene esteso a tutti i bonus edilizi anche l’obbligo di asseverazione tecnica della congruità delle spese. L’obbligo di richiedere visto di conformità e attestazione della congruità delle spese non sussiste per questi unici due casi particolari:
1) per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio;
2) per le opere classificate come “attività di edilizia libera”, ai sensi dell’articolo 6 del Dpr n. 380/2001, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018, della normativa regionale.
L’Agenzia delle Entrate può sospendere entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, fino a 30 giorni successivi, l’efficacia delle comunicazioni su tali cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini di un relativo controllo preventivo. Questo decreto legge 157/2021 è stato emanato il 10 novembre 2021 dal CdM ed è entrato in vigore il 12 novembre 2021. Si applica a tutte le cessioni del credito e a tutti gli sconti in fattura che devono ancora avvenire a quella data. Le norme introdotte da questo decreto legge sono state poi inglobate e rese legge ordinaria inserendole dapprima nella legge di bilancio 2022 (L. n. 234 del 30/12/2021) e successivamente nella legge di bilancio 2023 (L. n. 197 del 29/12/2022)
DISPOSIZIONI IN VIGORE A PARTIRE DAL 17 FEBBRAIO 2023:
Il Decreto Legge n. 11 del 16/02/2023 ha escluso la possibilità di esercitare l'opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito al fine di godere del credito fiscale maturato a seguito di interventi relativi ai bonus edilizi. Come anticipato con l’entrata in vigore del D.L. 39/2024 convertito con la Legge 67 del 23/05/2024 e in definitivo vigore a partire dal 29 maggio 2024 viene eliminata la possibilità di aderire alla cessione del credito e lo sconto in fattura nei casi in cui era ancora consentito. Per i casi rientranti nelle deroghe già previste dal D.L. 11/2023, di seguito elencati, viene subordinata all’ulteriore condizione che al 30/03/2024 siano state sostenute delle spese, attestate da fatture, per lavori già effettuati:
Le uniche eccezioni riguardano le “zone terremotate” (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) per le quali sono mantenute nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 (gli altri 330 per il terremoto 2016). La cessione e sconto in fattura non saranno più ammessi una volta superato tale importo. Non vi sono tuttavia effetti retroattivi, sono infatti salvaguardati gli interventi già autorizzati alla data di entrata in vigore delle nuove norme.
possono continuare ad esercitare le opzioni relativamente al Superbonus se al 30 marzo 2024:
Per gli altri bonus (Ecobonus e Sismabonus ordinari), i medesimi soggetti potranno continuare a fruire della cessione del credito e dello sconto in fattura sempre se al 30 marzo 2024:
Ogni agevolazione prevede dei potenziali beneficiari che, volendo generalizzare, possono essere così raggruppati:
La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese (se antecedente l'avvio).
All’interno dello stesso intervento, si possono utilizzare contemporaneamente differenti detrazioni, ma a ciascuna di esse devono essere riferite le corrispondenti voci di spesa relative alle rispettive lavorazioni. La complessità del sistema degli incentivi previsti per la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, e le possibili combinazioni che possono scaturire, richiedono una attenta pianificazione iniziale volta a individuare la soluzione ottimale.
Il testo definitivo della legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022) - che ha parzialmente modificato le disposizioni introdotte con il Decreto Aiuti Quater (D.L. 176/2022) - ha introdotto importanti novità relativamente all'orizzonte temporale utile per godere del Super Ecobonus e del Super Sismabonus e le relative aliquote di detrazione applicate.
In merito ai Superbonus, le nuove scadenze sono state articolate in questo modo, a seconda della tipologia di beneficiario e di edificio di partenza:
1) per gli interventi effettuati dai condomini e dai proprietari unici di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate,
dalle Onlus, dalle Associazioni di promozione sociale e dalle Associazioni di Volontariato:
2) per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo
stato di emergenza, è prevista l'applicazione dell'aliquota di detrazione del 110% per le spese sostenute fino 31 dicembre 2025 riferibili ad interventi
di cui al Superbonus.
In merito agli altri bonus edilizi, rimangono confermate le scadenze già note, ad eccezione della proroga del Bonus Barriere Architettoniche. In
particolare:
Di seguito tabella riassuntiva delle proroghe:
BONUS | ALIQUOTA e PROROGA |
SUPERECOBONUS | Condomini, Unici Proprietari Edifici fino a 4 u.i., IACP, ONLUS, OdV e APS |
ECOBONUS | 50-80% fino al 31 dicembre 2025 |
SISMABONUS | 50-85% fino al 31 dicembre 2024 |
BONUS RISTRUTTURAZIONE | 50% fino al 31 dicembre 2024 |
BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE | 75% fino al 31 dicembre 2025 |
BONUS VERDE | 36% fino al 31 dicembre 2024 |
Per qualsiasi informazione relativa alla scelta delle migliori soluzioni, i tecnici Mapei sono a vostra
disposizione