L’utilizzo delle detrazioni è particolarmente complesso ed in
continua evoluzione, in quanto richiede competenze specifiche
non solo tecniche, ma anche giuridiche, fiscali ed economiche e
per questo vi consigliamo di affidarvi a un tecnico professionista
competente. Inoltre, non esiste mai un’unica soluzione:
le possibilità di combinazione delle detrazioni all’interno
dello stesso intervento sono numerose.
MAPEI garantisce un supporto costante e completo
ai professionisti sulla scelta delle soluzioni tecniche più idonee.
SOGGETTI INTERESSATI | ANNI DI FRUIZIONE | SPESA MASSIMA AGEVOLABILE PER U.I. | DETRAZIONE | DETRAZIONE LIMITE PER U.I. | TIPOLOGIA DI IMMOBILE | DETRAZIONE CEDIBILE | SCONTO IN FATTURA | INTERVENTI AGEVOLATI | |
ECOBONUS - Scade il 31/12/2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 92.307,7 € | 65% | 60.000 € | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Interventi di coibentazione sulle superfici disperdenti degli edifici |
SUPER
ECOBONUS - Scade il 31 dicembre 2022, se al 30 settembre 2022 è stato raggiunto un SAL del 30% | **![]() ![]() ![]() | 5 | 50.000 € | 110% | 55.000 € | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Interventi di coibentazione sulle
superfici disperdenti verticali, orizzontali e inclinate degli edifici |
BONUS
RISTRUTTURAZIONE* - Scade il 31/12/2024 (salvo proroghe) | ![]() | 10 | 96.000 € | 50% | 48.000 € | ![]() | ![]() | ![]() | Manutenzione ordinaria (solo su parti comuni di edifici condominiali) Manutenzione straordinaria Restauro e risanamento conservativo Ristrutturazione edilizia |
SISMABONUS* - Scade il 31/12/2024 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 96.000 € | 70-80% | 50%67.200 € 76.800 € | 48.000
€![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dall’1/1/2017 |
SUPER SISMABONUS* - Scade il 31 dicembre 2022, se al 30 settembre | **![]() ![]() ![]() | 5 | 96.000 € | 110% | 105.600 € | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 |
BONUS FACCIATE - Scade il 31/12/2022 | ![]() ![]() ![]() | 10 | nessun limite | 60% | nessun limite | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti in zona A e B (balconi, fregi e ornamenti compresi) |
BONUS VERDE - Scade il 31/12/2024 | ![]() | 10 | 5.000 € | 36% | 1.800 € | ![]() | ![]() | ![]() | Interventi per: - sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi - realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili |
SOGGETTI INTERESSATI | ANNI DI FRUIZIONE | SPESA MASSIMA AGEVOLABILE PER U.I. | DETRAZIONE | DETRAZIONE LIMITE PER U.I. | TIPOLOGIA DI IMMOBILE | DETRAZIONE CEDIBILE | SCONTO IN FATTURA | INTERVENTI AGEVOLATI | |
ECOBONUS - Scade il 31/12/2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 40.000 € 40.000 € | 92.307,7
€70% 75% | 65%28.000 € 30.000 € | 60.000
€![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Interventi di coibentazione sulle superfici disperdenti degli edifici |
SUPER ECOBONUS - Scade il 31/12/2023*** | **![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 30.000 € | 40.000 €110% | 33.000 € | 44.000
€![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Interventi di coibentazione sulle
superfici disperdenti verticali, orizzontali e inclinate degli edifici |
BONUS
RISTRUTTURAZIONE* - Scade il 31/12/2024 | ![]() | 10 | 96.000 € | 50% | 48.000 € | ![]() | ![]() | ![]() | Manutenzione ordinaria (solo su parti comuni di edifici
condominiali) Manutenzione straordinaria Restauro e risanamento conservativo Ristrutturazione edilizia |
SISMABONUS* - Scade il 31/12/2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 96.000 € | 75-85% | 50%72.000 - 81.600 € | 48.000
€![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dall’1/1/2017 |
SUPER SISMABONUS* - Scade il 31/12/2023*** | **![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 96.000 € | 110% | 105.600 € | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 |
ECO + SISMABONUS - Scade il 31/12/2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 136.000 € | 80% 85% | 115.600 € | 108.800
€![]() ![]() | ![]() | ![]() | Interventi antisismici su edifici in zone sismiche 1, 2 e 3, volti anche alla riqualificazione energetica dell’involucro dell’edificio |
BONUS FACCIATE - Scade il 31/12/2022 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | nessun limite | 60% | nessun limite | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | Interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti in zona A e B (balconi, fregi e ornamenti compresi) |
BONUS VERDE - Scade il 31/12/2024 | ![]() ![]() | 10 | 5.000 € | 36% | 1.800 € | ![]() | ![]() | ![]() | Interventi per: - sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi - realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili |
* spesa massima in comune con bonus ristrutturazione ma solo se eseguiti contestualmente
** in funzione della destinazione d’uso: prevalentemente residenziale per i seguenti soggetti: condomini; persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni; cooperative di abitazione a proprietà indivisa; associazioni e società sportive dilettantistiche, onlus
*** 30/06/2023 per IACP - 31/12/2023 per IACP con SAL al 60% al 30/06/2023
Il testo definitivo della legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30/12/2021 pubblicata in GU n. 310 del 31/12/2021) è entrato ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2022 e ha stabilito la proroga di molte delle detrazioni fiscali che riguardano i cosiddetti "bonus casa" anche per il 2022. Sarà possibile continuare ad accedere agli incentivi per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la riqualificazione energetica e alle detrazioni per gli interventi su terrazze e giardini. Il decreto legge 34/2020, noto come DL Rilancio, aveva poi ulteriormente aumentato le possibilità di intervenire sul patrimonio immobiliare esistente, introducendo i "Superbonus", ovvero detrazioni pari sino al 110% della spesa sostenuta per determinati interventi. Inoltre, ha esteso a tutte le detrazioni la possibilità di godere dello sconto in fattura o di cedere il credito di imposta derivato. E, altra grande novità, ha dato anche alle banche la facoltà di acquistare il credito derivato dalle detrazioni. Il Bonus facciate, introdotto con l'art. 1 comma 219 della Manovra, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022, ma con un abbassamento dell'aliquota di detrazione, dal precedente 90% al nuovo 60%.
Con il D.L. Rilancio, tutte le detrazioni per la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente (a eccezione
di Bonus Verde e Bonus Mobili) sono cedibili ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari
finanziari. In particolare, è possibile cedere la totalità del credito (o anche solo le quote annuali di esso di cui non
si usufruisce) corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole
unità immobiliari e per quelli relativi alle parti comuni di edifici condominiali. È possibile cedere anche il credito
corrispondente alla detrazione per gli interventi di miglioramento sismico effettuati sulle parti comuni degli edifici
condominiali, quello derivato dal recupero o restauro delle facciate e quello derivato dall’installazione di impianti
fotovoltaici o colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Il credito può essere ceduto ai fornitori e ad altri soggetti
(persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), compresi gli istituti
di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo
bancario e imprese di assicurazione. Per le comunicazioni di prima cessione del credito inviate all’Agenzia delle
Entrate a partire dal 1° maggio 2022, le banche, ovvero le società appartenenti a un gruppo bancario, possono
sempre effettuare la cessione a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto
corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Solo i crediti che entro
la data del 16 febbraio 2022 sono stati oggetto di cessione o sconto possono essere ceduti ancora una volta ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cosiddetta cessione jolly). Diversamente
dalla cessione del credito, lo sconto in fattura è un altro strumento messo a disposizione sempre dal D.L. Rilancio
in alternativa alla detrazione diretta e alla cessione che consiste in un contributo di pari ammontare, sotto forma di
sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato
sotto forma di credito d’imposta in quote annuali di pari importo. Il fornitore può anche lui a sua volta scegliere
di non usufruire direttamente della detrazione così acquisita e può cedere il credito ad altri soggetti inclusi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo
bancario e imprese di assicurazione. Per le comunicazioni di prima cessione del credito o dello sconto in fattura
inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, le banche, ovvero le società appartenenti a un gruppo
bancario, possono sempre effettuare la cessione a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un
contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. In
caso di generazione di credito di imposta derivato da Superbonus tramite sconto in fattura o rimasto a disposizione
del committente per una successiva cessione in autonomia, deve essere richiesto dal committente apposito visto
di conformità di un commercialista, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
L’opzione sconto in fattura/cessione del credito può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di
avanzamento dei lavori. Con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, devono essere tre in totale
corrispondenti al 30%-30%-40% del suddetto stato di avanzamento lavori.
Con riferimento alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate
a partire dal 1° maggio 2022, i crediti non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima
comunicazione dell'opzione all’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, al credito viene attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali
successive cessioni.
Ne deriva che:
Il divieto di cessione parziale non impedisce, dopo la prima comunicazione di esercizio dell’opzione, di cedere le
singole rate annuali di cui il credito si compone, ma solo di effettuare cessioni parziali dell’ammontare delle rate
stesse, inibendone quindi un loro frazionamento.
In altre parole, il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato
suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione. Pertanto, le cessioni successive potranno
avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito. Le altre
rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in
compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Le singole rate, invece,
non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.
Nei casi di opzione dello sconto in fattura o cessione del credito esercitata in relazione a ciascuno stato di
avanzamento dei lavori (SAL), il credito d’imposta che scaturisce dai singoli SAL e dal saldo ha vita autonoma ed è
cedibile separatamente, anche a soggetti diversi, senza configurare una cessione parziale del credito rispetto alla
totalità dei lavori eseguiti, fermo restando quanto affermato in merito al divieto di frazionamento delle successive
cessioni delle singole rate annuali.
Resta ferma la possibilità di cedere tutte le rate residue di detrazione non ancora utilizzate.
Il D.L. 157/2021, entrato in vigore il 12 novembre 2021, in ottica di contrasto alle frodi relative alle detrazioni e alle
cessioni di crediti per lavori edilizi, ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il credito derivato
da lavori rientranti nel Superbonus 110% venga utilizzato direttamente dal beneficiario in detrazione nella propria
dichiarazione dei redditi (ad eccezione del caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal
contribuente tramite modulo precompilato dell’Agenzia delle Entrate o tramite il sostituto d’imposta). L’obbligo
del visto è inoltre ora esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura per tutti i lavori edilizi diversi
da quelli che danno diritto a bonus diversi dal Superbonus 110%. Viene esteso a tutti i bonus edilizi anche l’obbligo
di asseverazione tecnica della congruità delle spese.
L’obbligo di richiedere visto di conformità e attestazione della congruità delle spese non sussiste per questi unici
due casi particolari:
1) per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o
sulle parti comuni dell’edificio;
2) per le opere classificate come “attività di edilizia libera”, ai sensi dell’articolo 6 del Dpr n. 380/2001, del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018, della normativa regionale.
Per gli interventi che danno diritto ad usufruire del Bonus Facciate (previsti dall’articolo 1, comma 219, della legge
n. 160/2019), l’obbligo di acquisire questi documenti, invece, è sempre previsto, a prescindere che sia o meno
edilizia libera e a prescindere che la spesa sia inferiore o superiore a 10.000 euro. L’Agenzia delle Entrate può
sospendere entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, fino a 30
giorni successivi, l’efficacia delle comunicazioni su tali cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa
Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini di un relativo controllo preventivo. Questo decreto legge
157/2021 è stato emanato il 10 novembre 2021 dal CdM ed è entrato in vigore il 12 novembre 2021. Si applica a tutte
le cessioni del credito e a tutti gli sconti in fattura che devono ancora avvenire a quella data. Le norme introdotte
da questo decreto legge sono state poi inglobate erese legge ordinaria inserendole direttamente nella legge di bilancio 2022, la n. 234 del 30/12/2021.
BONUS | ALIQUOTA e PROROGA |
SUPER
ECOBONUS ![]() ![]() | Condomini e Unici Proprietari Edifici fino a 4 U.I. Persone Fisiche 110% fino al 31 dicembre 2022* IACP e Cooperative 110% fino al 30 giugno 2023** |
ECOBONUS ![]() | 50-80% fino al 31 dicembre 2024 |
SISMABONUS![]() | 50-85% fino al 31 dicembre 2024 |
BONUS RISTRUTTURAZIONE![]() | 50% fino al 31 dicembre 2024 |
BONUS FACCIATE![]() | 60% fino al 31 dicembre 2024 |
BONUS VERDE![]() | 36% fino al 31 dicembre 2024 |
* se al 30 settembre 2022 è stato raggiunto un SAL del 30%
** e/o se svolti lavori per almeno 60% entro il 30 giungo 2023, fino al 31 dicembre 2023
Per qualsiasi informazione relativa alla scelta delle migliori soluzioni, i tecnici Mapei sono a vostra
disposizione