BONUS CASA con MAPEI

Le detrazioni per la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente

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bonus casa

L’utilizzo delle detrazioni è particolarmente complesso ed in continua evoluzione, in quanto richiede competenze specifiche non solo tecniche, ma anche giuridiche, fiscali ed economiche e per questo vi consigliamo di affidarvi a un tecnico professionista competente. Inoltre, non esiste mai un’unica soluzione: le possibilità di combinazione delle detrazioni all’interno dello stesso intervento sono numerose.
MAPEI garantisce un supporto costante e completo ai professionisti sulla scelta delle soluzioni tecniche più idonee.

GUIDA ai “BONUS CASA” UNIFAMILIARE

 SOGGETTI INTERESSATIANNI DI FRUIZIONESPESA MASSIMA AGEVOLABILE PER U.I.DETRAZIONEDETRAZIONE LIMITE PER U.I. TIPOLOGIA DI IMMOBILEDETRAZIONE CEDIBILESCONTO IN FATTURAINTERVENTI AGEVOLATI
ECOBONUS - Scade il 31/12/2024soggetti IRESSoggetti IRPEFCondominisoggetti IACP1092.307,7 €65%60.000 €Unità abitativeEdifici di proprieta degli Istituti autonomi per le case popolariUnità immobiliari ad uso produttivoyes-onyes-onInterventi di coibentazione sulle superfici disperdenti degli edifici
SUPER ECOBONUS - Scade il 31 dicembre 2022, se al 30 settembre 2022
è stato raggiunto un SAL del 30%
**Soggetti IRPEFCondominisoggetti IACP550.000 €110%55.000 €Unità abitative Edifici di proprieta degli Istituti autonomi per le case popolariyes-onyes-onInterventi di coibentazione sulle superfici
disperdenti verticali, orizzontali e inclinate
degli edifici
BONUS RISTRUTTURAZIONE* - Scade il 31/12/2024 (salvo proroghe)
Soggetti IRPEF1096.000 €50%48.000 €Unità abitativeyes-onyes-onManutenzione ordinaria (solo su parti comuni di edifici condominiali)
Manutenzione straordinaria
Restauro e risanamento conservativo
Ristrutturazione edilizia
SISMABONUS* - Scade il 31/12/2024soggetti IRESSoggetti IRPEFsoggetti IACP596.000 €50%
70-80%
48.000 €
67.200 €
76.800 €
Unità abitative Edifici di proprieta degli Istituti autonomi per le case popolariUnità immobiliari ad uso produttivoyes-onyes-onInterventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dall’1/1/2017
SUPER SISMABONUS*  - Scade il 31 dicembre 2022, se al 30 settembre**soggetti IRESSoggetti IRPEFsoggetti IACP596.000 €110%105.600 €Unità abitative Edifici di proprieta degli Istituti autonomi per le case popolariyes-onyes-onInterventi antisismici su edifici ricadenti
nelle zone sismiche 1, 2 e 3
BONUS FACCIATE - Scade il 31/12/2022soggetti IRESSoggetti IRPEFsoggetti IACP10nessun limite60%nessun limiteUnità abitative Edifici di proprieta degli Istituti autonomi per le case popolariyes-onyes-onInterventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti in zona A e B (balconi, fregi e ornamenti compresi)
BONUS VERDE - Scade il 31/12/2024Soggetti IRPEF105.000 €36%1.800 €Unità abitativeno-onno-onInterventi per:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili
Legenda
soggetti IRES Soggetti IRES
Soggetti IRPEF Soggetti IRPEF
Soggetti IACP (comunque denominati) Soggetti IACP (comunque denominati)
Unità abitative Unità abitativa singola
Unità immobiliari ad uso produttivo Unità immobiliari a uso produttivo
 Edifici di proprieta degli Istituti autonomi per le case popolari Unità abitative di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (comunque denominati)

* spesa massima in comune con bonus ristrutturazione ma solo se eseguiti contestualmente
** in funzione della destinazione d’uso: prevalentemente residenziale per i seguenti soggetti: persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni; cooperative di abitazione a proprietà indivisa; associazioni e società sportive dilettantistiche, onlus

GUIDA ai “BONUS CASA” CONDOMINI

 SOGGETTI INTERESSATIANNI DI FRUIZIONESPESA MASSIMA AGEVOLABILE PER U.I.DETRAZIONEDETRAZIONE LIMITE PER U.I. TIPOLOGIA DI IMMOBILEDETRAZIONE CEDIBILESCONTO IN FATTURAINTERVENTI AGEVOLATI
ECOBONUS - Scade il 31/12/2024soggetti IRESSoggetti IRPEFCondominisoggetti IACP1092.307,7 €
40.000 €
40.000 €
65%
70%
75%
60.000 €
28.000 €
30.000 €
 Edifici di proprieta degli Istituti autonomi per le case popolariUnità immobiliari ad uso produttivoyes-onyes-onyes-onInterventi di coibentazione sulle superfici disperdenti degli edifici
SUPER ECOBONUS - Scade il 31/12/2023*****soggetti IRESSoggetti IRPEFCondominisoggetti IACP540.000 €
30.000 €
110%44.000 €
33.000 €
 Edifici di proprieta degli Istituti autonomi per le case popolariUnità abitativeyes-onyes-onyes-onInterventi di coibentazione sulle superfici
disperdenti verticali, orizzontali e inclinate
degli edifici
BONUS RISTRUTTURAZIONE* - Scade il 31/12/2024
Soggetti IRPEF1096.000 €50%48.000 €yes-onyes-onyes-onManutenzione ordinaria (solo su parti comuni di edifici condominiali)
Manutenzione straordinaria
Restauro e risanamento conservativo
Ristrutturazione edilizia
SISMABONUS* - Scade il 31/12/2024soggetti IRESSoggetti IRPEFCondominisoggetti IACP596.000 €50%
75-85%
48.000 €
72.000 - 81.600 €
 Edifici di proprieta degli Istituti autonomi per le case popolariUnità immobiliari ad uso produttivoyes-onyes-onyes-onInterventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dall’1/1/2017
SUPER SISMABONUS*  - Scade il 31/12/2023*****soggetti IRESSoggetti IRPEFCondominisoggetti IACP596.000 €110%105.600 € Edifici di proprieta degli Istituti autonomi per le case popolariUnità abitativeyes-onyes-onyes-onInterventi antisismici su edifici ricadenti
nelle zone sismiche 1, 2 e 3
ECO + SISMABONUS - Scade il 31/12/2024soggetti IRESSoggetti IRPEFCondominisoggetti IACP10136.000 €
80%
85%
108.800 €
115.600 €
 Edifici di proprieta degli Istituti autonomi per le case popolariyes-onyes-onyes-onInterventi antisismici su edifici in
zone sismiche 1, 2 e 3, volti anche alla
riqualificazione energetica dell’involucro
dell’edificio
BONUS FACCIATE - Scade il 31/12/2022soggetti IRESSoggetti IRPEFCondominisoggetti IACP10nessun limite60%nessun limite Edifici di proprieta degli Istituti autonomi per le case popolariUnità immobiliari ad uso produttivoyes-onyes-onyes-onInterventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti in zona A e B (balconi, fregi e ornamenti compresi)
BONUS VERDE - Scade il 31/12/2024Soggetti IRPEFCondomini105.000 €36%1.800 €yes-onno-onno-onInterventi per:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili
Legenda
soggetti IRES Soggetti IRES
Soggetti IRPEF Soggetti IRPEF
Condomini Condomini
Soggetti IACP (comunque denominati) Soggetti IACP (comunque denominati)
Unità abitative Fabbricato unico proprietario fino a 4 u.i.
Fabbricati con più unità immobiliari Fabbricati con più unità immobiliari
Unità immobiliari ad uso produttivo Unità immobiliari a uso produttivo
 Edifici di proprieta degli Istituti autonomi per le case popolari Edifici di proprietà degli Istituti autonomi
per le case popolari (comunque denominati)

* spesa massima in comune con bonus ristrutturazione ma solo se eseguiti contestualmente
** in funzione della destinazione d’uso: prevalentemente residenziale per i seguenti soggetti: condominipersone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni; cooperative di abitazione a proprietà indivisa; associazioni e società sportive dilettantistiche, onlus
*** 30/06/2023 per IACP - 31/12/2023 per IACP con SAL al 60% al 30/06/2023

Tutti i “BONUS CASA” e le soluzioni Mapei


prevede una detrazione del 65% sulle spese sostenute da coloro che effettuano interventi di coibentazione dell’involucro edilizio (pareti, pavimenti, coperture), per un massimo di spesa pari a 92.307 euro a unità immobiliare (IVA inclusa, se si è soggetti passivi IVA). La detrazione viene recuperata in 10 quote annuali di pari importo. L’agevolazione è prevista sino al 2024 per quegli interventi di riqualificazione energetica che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali e per le singole unità abitative (salvo proroghe). In particolare, se la detrazione interessa più del 25% della superficie disperdente dell’edificio e riguarda gli interventi sulle parti condominiali, l’aliquota di detrazione viene elevata al 70-75% con una spesa massima agevolabile di 40.000 euro per singola unità immobiliare.



il decreto legge 34/2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 128 del 19 maggio 2020), convertito in legge ordinaria con la legge 77 del 17 luglio 2020 e unitamente a tutte le ulteriori modifiche e integrazioni intervenute nel corso del tempo, introduce nuovi incentivi volti alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, con un incremento della aliquota di detrazione sino al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2023. Per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari, per i quali alla data del 30 settembre 2022 siano effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il termine dei lavori, che deve essere dichiarato entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini, tale detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Per i soggetti IACP, la detrazione al 110% spetta per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, ma se entro tale data sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Il "Super Ecobonus" è garantito per 3 precise tipologie di interventi definiti "trainanti", in quanto in grado di estendere l’aliquota del 110% anche alle detrazioni previste dall’art. 14 del D.L. 63/2013, che già godevano della detrazione del 50%-65%-70%-75%. Gli interventi trainanti sono 2 relativi al sistema impiantistico, e 1 relativo all’involucro. Si tratta in quest’ultimo caso della coibentazione delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese variabile in funzione del numero di unità immobiliari (50.000 € per edifici unifamiliari o per unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all'interno di edifici plurifamiliari, 40.000 € per condomini da 2 a 8 unità immobiliari, 30.000 € per condomini oltre le 8 unità immobiliari) moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti impiegati devono essere conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale sui Criteri Ambientali Minimi in edilizia. Il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari (eventualmente anche seconda casa). Questa limitazione non vale qualora gli interventi siano effettuati in contesto condominiale sulle parti comuni dell’edificio.



consente la detrazione (fruibile da soggetti IRPEF) pari al 50% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, sino a un massimo di spesa di 96.000 euro a unità immobiliare. La detrazione viene fruita per 10 anni a partire dall’anno di sostenimento delle spese e spetta ai contribuenti che effettuano lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

BALCONI, TERRAZZE E COPERTURE


già presente fino al 2024 (Sismabonus ordinario 70-85%), la detrazione incentiva i lavori di messa in sicurezza e di consolidamento strutturale degli edifici esistenti, purché situati in zona sismica 1, 2 o 3. La detrazione al 110% (Super Sismabonus) ha validità fino al 30 giugno 2023 (salvo proroghe per tipologia di edificio). La spesa massima agevolabile è di 96.000 euro a unità immobiliare. Sono agevolati gli interventi su unità immobiliari abitative o a destinazione produttiva, dove per costruzioni adibite ad attività produttive si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali. Da notare che gli interventi su edifici integralmente produttivi fruiscono solo del Sismabonus ordinario e non del Super Sismabonus. Al posto della detrazione, il committente può ottenere uno sconto in fattura da parte del fornitore, che ottiene in cambio un credito di imposta equivalente e cedibile; oppure matura un credito di imposta che può a sua volta cedere. Qualora si intenda usufruire del Super Sismabonus, dovrà essere verificata e asseverata la congruità delle spese da parte di uno dei tecnici coinvolti nel processo di riqualificazione e la spesa massima agevolabile è di 96.000 euro (detrazione fruibile 96.000 euro x110% = 105.600 euro) a unità immobiliare. Diversamente rispetto al Super Ecobonus, non c'è una limitazione sul numero di unità immobiliari cui può applicarsi.

PARETI INTERNE, TRAVI E PILASTRIE
PAVIMENTI E SOLAI INTERNI


per interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è possibile fruire di una detrazione pari all’80-85% delle spese sostenute, a seconda del conseguimento di un salto di una o due classi di migliore rischio sismico, fino ad un massimo di 136.000 euro per unità immobiliare interessata. La detrazione viene ripartita in 10 rate annue di pari importo. La detrazione può essere "convertita" in uno sconto in fattura da parte del fornitore, o in alternativa, in un credito di imposta cedibile e gode dell'aliquota 110% qualora i lavori siano fatti congiuntamente a uno degli interventi trainanti di riqualificazione energetica.

PARETI INTERNE


con la manovra di Bilancio 2022 (legge n. 234 del 30/12/2021) è stato esteso per tutto il 2022 il cosiddetto Bonus Facciate, ma con un abbassamento dell'aliquota di detrazione dal precedente 90% al nuovo 60%. L’agevolazione consiste nella detrazione del 60% delle spese sostenute nel 2022 per il recupero delle facciate esterne degli edifici esistenti ubicati in zona A (centri storici) e zona B (totalmente o parzialmente edificata) così come definiti ai sensi del DM 1444/68. Sono pertanto escluse le case isolate di campagna così come gli edifici ubicati in zone C (nuove costruzioni), zone D (nuovi insediamenti per impianti industriali), zone E (uso agricolo) e zone F (attrezzature e impianti di interesse generale). Il MiBACT, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha spiegato che, qualora un Comune non abbia adottato la suddivisione prevista dal DM 1444/68, per ottenere il beneficio, basta "che gli edifici si trovino in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti a quelle A o B descritte dal DM 1444/68". Nello specifico sono incentivati i soli interventi sulle strutture opache della facciata, e precisamente:
  • gli interventi sulle strutture opache della facciata;
  • i lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura e tinteggiatura;
  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata.
L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore frontale, sia sugli altri lati dello stabile laterali e posteriore a patto che siano visibili (anche solo parzialmente) dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Sono esclusi gli interventi relativi agli impianti di illuminazione, gli interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio quali, per esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e i terrazzi, la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli, la riverniciatura degli scuri e delle persiane, gli interventi effettuati sulle mura di cinta dell’edificio, sugli impianti termici e sui cavi esterni, salvo il caso in cui questi elementi insistano sulla facciata esterna e siano quindi inseriti all’interno di un intervento più ampio agevolabile con il Bonus Facciate.
L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore frontale, sia sugli altri lati dello stabile laterali e posteriore a patto che siano visibili (anche solo parzialmente) dalla strada pubblica o da suolo ad accesso pubblico. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad accesso pubblico. Sono esclusi gli interventi relativi agli impianti di illuminazione, gli interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio quali, per esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e i terrazzi, la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli, la riverniciatura degli scuri e delle persiane, gli interventi effettuati sulle mura di cinta dell’edificio, sugli impianti termici e sui cavi esterni, salvo il caso in cui questi elementi insistano sulla facciata esterna e siano quindi inseriti all’interno di un intervento più ampio agevolabile con il Bonus Facciate. Qualora l’intervento interessi più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, dovranno essere soddisfatti i requisiti di cui al Decreto Ministeriale dello Sviluppo Economico (MISE) del 26 giugno 2015 e, in termini di trasmittanza termica, i valori limite stabiliti dal DM 11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal DM 26 gennaio 2010 per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020 e dal DM 6 agosto 2020 (tabella 1 dell’Allegato E), per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020. In tal caso si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell’art.14 del D.L. n. 63/2013, ai fini delle verifiche e dei controlli svolti dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). In seguito all'entrata in vigore del D.L. Rilancio, anche le spese sostenute agevolabili con il Bonus Facciate godono di una detrazione cedibile ad altri soggetti o convertibile in uno sconto in fattura da parte del fornitore fino alla totalità del corrispettivo dovuto.


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Le detrazioni per la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente

Il testo definitivo della legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30/12/2021 pubblicata in GU n. 310 del 31/12/2021) è entrato ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2022 e ha stabilito la proroga di molte delle detrazioni fiscali che riguardano i cosiddetti "bonus casa" anche per il 2022. Sarà possibile continuare ad accedere agli incentivi per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la riqualificazione energetica e alle detrazioni per gli interventi su terrazze e giardini. Il decreto legge 34/2020, noto come DL Rilancio, aveva poi ulteriormente aumentato le possibilità di intervenire sul patrimonio immobiliare esistente, introducendo i "Superbonus", ovvero detrazioni pari sino al 110% della spesa sostenuta per determinati interventi. Inoltre, ha esteso a tutte le detrazioni la possibilità di godere dello sconto in fattura o di cedere il credito di imposta derivato. E, altra grande novità, ha dato anche alle banche la facoltà di acquistare il credito derivato dalle detrazioni. Il Bonus facciate, introdotto con l'art. 1 comma 219 della Manovra, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022, ma con un abbassamento dell'aliquota di detrazione, dal precedente 90% al nuovo 60%.

2

La cessione del credito e lo sconto in fattura

Con il D.L. Rilancio, tutte le detrazioni per la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente (a eccezione di Bonus Verde e Bonus Mobili) sono cedibili ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. In particolare, è possibile cedere la totalità del credito (o anche solo le quote annuali di esso di cui non si usufruisce) corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e per quelli relativi alle parti comuni di edifici condominiali. È possibile cedere anche il credito corrispondente alla detrazione per gli interventi di miglioramento sismico effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, quello derivato dal recupero o restauro delle facciate e quello derivato dall’installazione di impianti fotovoltaici o colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Il credito può essere ceduto ai fornitori e ad altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione. Per le comunicazioni di prima cessione del credito inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, le banche, ovvero le società appartenenti a un gruppo bancario, possono sempre effettuare la cessione a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Solo i crediti che entro la data del 16 febbraio 2022 sono stati oggetto di cessione o sconto possono essere ceduti ancora una volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cosiddetta cessione jolly). Diversamente dalla cessione del credito, lo sconto in fattura è un altro strumento messo a disposizione sempre dal D.L. Rilancio in alternativa alla detrazione diretta e alla cessione che consiste in un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta in quote annuali di pari importo. Il fornitore può anche lui a sua volta scegliere di non usufruire direttamente della detrazione così acquisita e può cedere il credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione. Per le comunicazioni di prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, le banche, ovvero le società appartenenti a un gruppo bancario, possono sempre effettuare la cessione a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. In caso di generazione di credito di imposta derivato da Superbonus tramite sconto in fattura o rimasto a disposizione del committente per una successiva cessione in autonomia, deve essere richiesto dal committente apposito visto di conformità di un commercialista, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. L’opzione sconto in fattura/cessione del credito può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, devono essere tre in totale corrispondenti al 30%-30%-40% del suddetto stato di avanzamento lavori. Con riferimento alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, i crediti non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, al credito viene attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
Ne deriva che:

  • in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per la cessione, il credito può essere ceduto parzialmente solo in tale sede, mentre non può essere ulteriormente frazionato nelle successive cessioni;
  • in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, il credito non può essere successivamente ceduto parzialmente.


Il divieto di cessione parziale non impedisce, dopo la prima comunicazione di esercizio dell’opzione, di cedere le singole rate annuali di cui il credito si compone, ma solo di effettuare cessioni parziali dell’ammontare delle rate stesse, inibendone quindi un loro frazionamento.
In altre parole, il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione. Pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito. Le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Le singole rate, invece, non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.
Nei casi di opzione dello sconto in fattura o cessione del credito esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL), il credito d’imposta che scaturisce dai singoli SAL e dal saldo ha vita autonoma ed è cedibile separatamente, anche a soggetti diversi, senza configurare una cessione parziale del credito rispetto alla totalità dei lavori eseguiti, fermo restando quanto affermato in merito al divieto di frazionamento delle successive cessioni delle singole rate annuali.
Resta ferma la possibilità di cedere tutte le rate residue di detrazione non ancora utilizzate.
Il D.L. 157/2021, entrato in vigore il 12 novembre 2021, in ottica di contrasto alle frodi relative alle detrazioni e alle cessioni di crediti per lavori edilizi, ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il credito derivato da lavori rientranti nel Superbonus 110% venga utilizzato direttamente dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi (ad eccezione del caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente tramite modulo precompilato dell’Agenzia delle Entrate o tramite il sostituto d’imposta). L’obbligo del visto è inoltre ora esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura per tutti i lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto a bonus diversi dal Superbonus 110%. Viene esteso a tutti i bonus edilizi anche l’obbligo di asseverazione tecnica della congruità delle spese.
L’obbligo di richiedere visto di conformità e attestazione della congruità delle spese non sussiste per questi unici due casi particolari:
1) per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio;
2) per le opere classificate come “attività di edilizia libera”, ai sensi dell’articolo 6 del Dpr n. 380/2001, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018, della normativa regionale.
Per gli interventi che danno diritto ad usufruire del Bonus Facciate (previsti dall’articolo 1, comma 219, della legge n. 160/2019), l’obbligo di acquisire questi documenti, invece, è sempre previsto, a prescindere che sia o meno edilizia libera e a prescindere che la spesa sia inferiore o superiore a 10.000 euro. L’Agenzia delle Entrate può sospendere entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, fino a 30 giorni successivi, l’efficacia delle comunicazioni su tali cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini di un relativo controllo preventivo. Questo decreto legge 157/2021 è stato emanato il 10 novembre 2021 dal CdM ed è entrato in vigore il 12 novembre 2021. Si applica a tutte le cessioni del credito e a tutti gli sconti in fattura che devono ancora avvenire a quella data. Le norme introdotte da questo decreto legge sono state poi inglobate erese legge ordinaria inserendole direttamente nella legge di bilancio 2022, la n. 234 del 30/12/2021.

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Soggetti fruitori della detrazione

Ogni agevolazione prevede dei potenziali beneficiari che, volendo generalizzare, possono essere così raggruppati:

  • soggetti IRPEF/IRES che sostengono le spese e che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento, per praticamente tutte le tipologie di bonus;
  • soggetti IRES che sostengono le spese e che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento, per i Bonus Sisma, Eco e Facciate, per le sole parti comuni dei condomini in caso di Superbonus;
  • istituti autonomi case popolari (IACP), o gli enti aventi le medesime finalità e le cooperative (immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica) per i lavori ammessi al Superbonus;
  • ONLUS e ODV regolarmente iscritte nei rispettivi registri regionali o nazionali, le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi, per i lavori ammessi al Superbonus.
La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese (se antecedente l'avvio).

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Composizione delle detrazioni

All’interno dello stesso intervento, si possono utilizzare contemporaneamente differenti detrazioni, ma a ciascuna di esse devono essere riferite le corrispondenti voci di spesa relative alle rispettive lavorazioni. La complessità del sistema degli incentivi previsti per la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, e le possibili combinazioni che possono scaturire, richiedono una attenta pianificazione iniziale volta a individuare la soluzione ottimale.

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Bonus per gli anni 2023-2024: quali proroghe?

Il testo ufficiale e definitivo della Legge Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021 n. 234) è stato pubblicato nel supplemento n. 49 della GU Serie Generale 310 del 31 dicembre 2021. In essa sono state introdotte tutte le proroghe del Superbonus e degli altri Bonus minori per i prossimi anni.

In merito al Superbonus, le nuove scadenze sono state articolate in questo modo, a seconda della tipologia di beneficiario e di edificio di partenza:

1) per gli interventi effettuati dai condomini e dai proprietari unici di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate dalle Onlus, dalle Associazioni di promozione sociale e dalle Associazioni di Volontariato:

  • nella misura del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023;
  • nella misura del 70% per le spese sostenute nell'anno 2024;
  • nella misura del 65% per le spese sostenute nell'anno 2025;
    2) per gli interventi effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, di cui al comma 9, lettera b), dell'art. 119, viene prorogato il Superbonus per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2021 sia già stata effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), oppure, per gli interventi di demo ricostruzione degli edifici, risultino avviate le pratiche amministrative per l'ottenimento del titolo abilitativo.

    3) gli interventi effettuati fino al 30 giugno 2023 dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa di cui al comma 9, lettera d), dell’articolo 119 vengono resi detraibili al 110%, come previsto per gli interventi realizzati dagli IACP; viene anche previsto che per gli interventi effettuati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, similmente a quanto già previsto per gli interventi realizzati dagli IACP, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

    4) il Superbonus spetta per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

    In merito agli altri bonus edilizi, le proroghe inserite nella Legge di Bilancio 2022 prevedono che:

    • per gli interventi di efficientamento energetico (Ecobonus 50%/65%-80%) effettuati su edifici esistenti, la detrazione, finora riconosciuta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, viene estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
    • per gli interventi di riduzione del rischio sismico (Sismabonus 50-85%) degli edifici previsto dai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, la detrazione, finora riconosciuta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, è estesa fino al 31 dicembre 2024;
    • per gli interventi di ristrutturazione edilizia (Bonus Ristrutturazione 50%) di cui all’articolo 16-bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la detrazione, finora riconosciuta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, è estesa fino al 31 dicembre 2024;
    • per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (Bonus Facciate 90%), l'aliquota di detrazione delle spese è ridotta dal 90% (fino al 2021) al 60% per tutto l'anno 2022;
    • per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (Bonus Verde), è prevista una proroga fino al 2024 della detrazione del 36%.

    Di seguito tabella riassuntiva delle proroghe:
    BONUSALIQUOTA e PROROGA
    SUPER ECOBONUS 
    superecobonus
    super-sisma-bonus

    Condomini e Unici Proprietari Edifici fino a 4 U.I.
    110% 
    dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023
    70% anno 2024
    65% anno 2025

    Persone Fisiche 110% fino al 31 dicembre 2022*

    IACP e Cooperative 110% fino al 30 giugno 2023**

    ECOBONUS 
    ecobonus
    50-80% fino al 31 dicembre 2024
    SISMABONUS
    sisma-bonus
    50-85% fino al 31 dicembre 2024
    BONUS RISTRUTTURAZIONEbonus-ristrutturazioni50% fino al 31 dicembre 2024
    BONUS FACCIATE
    bonus-facciate-new
    60% fino al 31 dicembre 2024
    BONUS VERDE
    Oggetto vettoriale avanzato
    36% fino al 31 dicembre 2024

    * se al 30 settembre 2022 è stato raggiunto un SAL del 30%
    ** e/o se svolti lavori per almeno 60% entro il 30 giungo 2023, fino al 31 dicembre 2023

    Per qualsiasi informazione relativa alla scelta delle migliori soluzioni, i tecnici Mapei sono a vostra disposizione